La gestione di foto e video per le attività di comunicazione presenta risvolti normativi molto rilevanti. Un social media manager, un communication officer o qualsiasi altra figura professionale abbia la necessità di pubblicare immagini dove sono ritratte persone riconoscibili, non può non conoscere le leggi che tutelano il diritto di immagine, la privacy e il diritto d’autore. Sono diversi i casi in cui è necessario un esplicito assenso alla pubblicazione da parte dei soggetti fotografati.
Come abbiamo visto nella guida al copyright, un software DAM consente alle aziende di utilizzare correttamente le immagini, senza infrangere il diritto d’autore sulle foto.
In questo articolo vedremo come utilizzare il Digital Asset Management per assicurare la compliance in tema di privacy.
Prima di utilizzare una foto o un video per la comunicazione d’impresa, bisogna porsi alcune domande: vi sono immagini facciali riconoscibili? In quale contesto è stata scattata la foto o girato il video? Nei casi ove sia richiesto dalla legge, il soggetto ritratto ha espresso il consenso alla pubblicazione?
Essere fotografi o videomaker, oppure arruolare tali professionisti, non implica automaticamente il diritto di utilizzare le immagini o i video prodotti. La pubblicazione non è sempre possibile per ragioni di diritto d’immagine e privacy.
In base all’articolo 10 del Codice Civile italiano, viene garantito il diritto a lasciare la propria immagine conosciuta esclusivamente alla sfera privata (diritto alla privacy, il diritto alla riservatezza della vita privata di una persona). E’ riconosciuto un diritto a tutelare la propria immagine, per questo ci si può opporre alla pubblicazione del proprio ritratto.
A tutelare l'interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente interviene anche l’articolo 96 della legge 633/41 sul diritto d’autore, il quale recita che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.” Ne consegue la necessità di far firmare una liberatoria per autorizzare la pubblicazione.
In quali casi dunque è possibile utilizzare immagini senza un’apposita release?
Di seguito l’elenco dei contesti che non richiedono previa autorizzazione alla pubblicazione:
In relazione alle tematiche di privacy, bisogna tener presente anche il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
L’articolo 4 al punto 14 cita l’immagine facciale come “dato biometrico”, facente dunque parte del campo di applicazione della normativa europea sulla privacy in vigore dal 25 maggio 2018 e, al successivo articolo 6, dichiara il trattamento del dato “lecito” se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
Le aziende pertanto si trovano ad operare all’interno di un quadro normativo variegato, che pone una grande attenzione sulla privacy.
Districarsi tra diritti d’immagine, privacy e liberatorie è tutt’altro che semplice e richiede il supporto di qualche software. In che modo la tecnologia interviene in aiuto alle aziende?
Il Digital Asset Management utilizza metadati specifici per descrivere gli attributi di interesse per le aziende. Lo status della privacy è un dato necessario per tutte le aziende che fanno uso di immagini dove vengono ritratte delle persone.
In base alla normativa di riferimento, vi riportiamo di seguito una possibile classificazione delle immagini/video in ambito privacy:
Se anche la tua azienda ha la necessità di mettere ordine all’asset digitale e gestire foto e video in ottemperanza alla normativa privacy, contattaci ora.
Saremo felici di mettere a vostra disposizione l’esperienza che abbiamo maturato su queste tematiche, lavorando con grandi brand come Edison, Generali, WeBuild.
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